Contratto di acquisto auto e ripensamento

Ho sottoscritto un preventivo di acquisto di un’auto usata, versando un deposito cauzionale di 100 euro. Tre giorni dopo mi sono recato dal rivenditore per comunicare verbalmente di non aver intenzione di procedere all’acquisto dell’auto. Ho rinunciato al deposito cauzionale, Il rivenditore può avanzare richiesta di risarcimento danni.

Ci giungono tantissimi quesiti su casi in cui l’acquirente, dopo aver firmato il contratto per l’acquisto di una vettura (nuova o usata), ci ripensa e non intende più comprare il veicolo.

In primo luogo si deve ricordare che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge: questo è quanto prevede l’art. 1372 del Codice Civile.

La norma sancisce, quindi, il diritto delle parti di sciogliersi dall’accordo purché, come principio generale, con un atto che sia espressione della volontà di entrambe. Ne consegue che, di norma, non è consentito ad una parte soltanto di liberarsi dal vincolo contrattuale. Tale eventualità costituisce un eccezione alla regola generale, eccezione che deve essere o prevista espressamente dalla legge oppure nelle clausole del contratto.

Nel caso in esame, se la proposta di acquisto è stata firmata presso i locali del concessionario, non è previsto dalle legge un diritto di ripensamento e, quindi, la possibilità per l’acquirente di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale. Il recesso unilaterale del compratore sarebbe ammissibile solo qualora il contratto contenesse una clausola che espressamente prevede questa facoltà.

Pertanto, ti consiglio di leggere attentamente il contratto firmato e verificare se è consentito il recesso unilaterale e a quali condizioni e termini.

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